Chiarimenti sull'installazione gomme invernali e catene da neve.

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Autoscuola Montebello

Alcune precisazioni riguardo l'argomento.
Il Codice della Strada (CdS) non è chiaro riguardo l'utilizzo delle dotazioni invernali, infatti l'unico riferimento all'art 6 comma 4 lettera e, recita così: l'ente proprietario della strada può....prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio.
Questo articolo, tra l'altro l'unico sull'argomento citato nel CdS, non specifica le modalità di installazione.
Nel Gennaio 2013, il Ministero dei Trasporti, si è espresso al riguardo per chiarire un volta per tutte l'utilizzo delle dotazioni invernali, precisamente con la "Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve - Prot. RU \ 1580 - 16.01.2013".
La direttiva in uno dei passaggi principali recita così: ...allo scopo di evitare interpretazioni non uniformi circa l'impiego dei mezzi antisdrucciolevoli (gomme termiche o catene da neve), si chiarisce che i medesimi devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.
Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 (Autovetture) e N1 (Autocarri fino a 3,5t), se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.
Quindi l'installazione è raccomandata per motivi di stabilità, ma non obbligatoria e non si può essere multati se montati solamente sulle ruote di trazione (90% delle autovetture, ruote anteriori).

Nel Gennaio 2014, l'ultima circolare riguardo l'utilizzo dei mezzi antisdrucciolevoli "Circolare Prot. 24783_1049 del 17/01/2014 del Ministero dei Trasporti" infine ribadisce il periodo di utilizzo dal 15 Novembre al 15 Aprile di ogni anno, con proroga di un mese (15 Ottobre - 15 Maggio, per consentire il montaggio e lo smontaggio).
In essa viene specificato che dal 16 Maggio al 14 Ottobre, coloro che circoleranno con pneumatici il cui indice di velocità sia inferiore a quello riportato sulla carta di circolazione saranno soggetti a una sanzione amministrativa da 419 a 1.682 euro.
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